Amministrazione trasparente

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A seguito dell’approvazione della delibera ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017, che prevede all’art. 3 comma 4, punto 2 e di rimando all’art. 3 comma 3, punto 2, che le fondazioni di diritto privato non controllate non siano tenute a nominare il Responsabile unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Accesso civico “semplice”

L’accesso civico, previsto dall’art. 5, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, sostanzia il diritto attribuito a qualunque cittadino di chiedere e ottenere documenti, informazioni o dati che l’Ente ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet e può essere esercitato rivolgendosi al referente sopra indicato.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito internet e la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale al richiedente.

L’istanza può essere presentata alla Dott.ssa Erica Rampini dipendente della Fondazione Guido d’Arezzo – che svolge le funzioni di accesso di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013 (mail: info@fondazioneguidodarezzo.com)

Accesso civico “generalizzato” (FOIA)

Con il D. Lgs. 97/2016 è stato adottato il Freedom of Information Act (legge sulla libertà d’informazione), che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.
La nuova norma riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti.

Non sono ammissibili istanze meramente esplorative volte a richiedere all’Ente di quali informazioni disponga. Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso.

L’ente non ha in alcun modo l’obbligo di rielaborare i dati di cui dispone o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso ma solo di consentire l’accesso ai documenti nei quali sono contenute le informazioni detenute e gestite dall’amministrazione stessa.

La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.

Le modalità di presentazione sono:

a mezzo posta o fax presso, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, o direttamente presso tali uffici;
per via telematica secondo le modalità previste dal C.A.D. (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.). Nello specifico:
sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata del documento d’identità.
L’istanza può essere presentata alla Dott.ssa Erica Rampini dipendente della Fondazione Guido d’Arezzo – che svolge le funzioni di accesso di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013 (mail:info@fondazioneguidodarezzo.com)

La fondazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un atto espresso entro il termine di 30 giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici della Città per esprimersi.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Direttore della Fondazione (direttore@fondazioneguidodarezzo.com), che decide entro il termine di 20 giorni.

Tel. 0575377438

Email: segreteria@fondazioneguidodarezzo.com

Pec: fondazioneguidodarezzo@pec.it

Corso Italia, 102 – AREZZO

Normativa vigente: Art. 5, c. 1 e c. 2, Decreto legislativo n. 33/2013
Art. 2, c. 9-bis, Legge 241/90
Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)

La compilazione di questa sotto-sezione non rientra nell’ambito soggettivo di applicazione per gli enti di diritto privato a partecipazione pubblica non di controllo.